aggiornamento 2021

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) con la disposizione dell’art. 1, co. 51, che introduce l’ art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La finalità della norma è quella di incentivare la collaborazione del pubblico dipendente a far emergere fenomeni corruttivi e di mal amministrazione, in linea con il concetto di corruzione preso a riferimento nel Piano Nazionale Anticorruzione, volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La Legge n. 179 del 30/11/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) include espressamente nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001
  • i dipendenti degli enti pubblici economici
  • i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
  • i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate rigurdino illeciti o irregolarità relativi all’amministrazione per la quale l’impresa opera).

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, come effetto della segnalazione. L’adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC.

 

Oggetto della segnalazione

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». Ad avviso dell’ANAC le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.

La segnalazione non è anonima, il dipendente è tenuto a segnalare la propria identità. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni protegge la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva) anche nei rapporti con terzi cui l’Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

 

Le garanzie per chi segnala le condotte illecite

Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:

  • la tutela dell’anonimato
  • il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni
  • la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso

oppure

  • la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
  • la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;
  • l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall’art. 3, l. 179) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)

Come effettuare la segnalazione

I soggetti interessati potranno effettuare segnalazioni anche in forma anonima di eventuali illeciti da parte dei pubblici dipendenti utilizzando la piattaforma informatica realizzata e gestita da ANAC e disponibile all’indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/